Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.
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, con la pena pecuniaria da due a quattro volte e con la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta liquidata. Le pene pecuniarie sono
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delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un
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due a cinque volte l'imposta o la maggiore imposta liquidata a norma dell'art. 32 o dell'art. 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo
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la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta o che sarebbe stata dovuta dagli eredi o dai legatari in relazione ai
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1. L'omissione e la tardività della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva sono punite con la pena pecuniaria da due a
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, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è stata notificata la liquidazione di cui al comma 2.
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2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art. 37, per due terzi
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solidalmente dei donanti e dei donatari, la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta.
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due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la
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pecuniaria da due a quattro volte l'imposta corrispondente, in aggiunta a quella per infedeltà della dichiarazione applicabile a norma dei commi 1 e 2. Con